Nella legge bavaglio c’è una norma “salva-preti” di cui pochi, a parte il mondo di internet, ne parlano. Quindi, oltre alla limitazione delle intercettazioni, all’articolo “ammazza-blogger” (prevede l’obbligo di rettifica entro 48 ore per qualsiasi sito informatico pena una sanzione pecuniaria di oltre 10mila euro) c’è anche la norma che potrebbe salvare il mondo ecclesiastico. “Quando l’azione penale - c’è scritto nella legge 1611 comma 24, cioè la legge-bavaglio, approvata con voto di fiducia al Senato - è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater”. Quali sono i commi 2-ter e 2-quater? Comma 2-ter:”Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato“, cioè card. Tarcisio Bertone. Comma 2-quater:”Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente“. Cosa vuol dire? Semplice: che se una delle figure sopramenzionate vengono imputate o indagate si avvertono i suoi superiori i quali poi, questi ultimi, potrebbero avvertire gli indagati. Tutto ciò cozza con l’articolo 329 primo comma del codice di procedura penale che prevede la segretezza degli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall’imputato, perlomeno fino alla chiusura delle indagini preliminari (”Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari“, afferma testualmente il comma citato). Comunque la legge ancora non è entrata in vigore poiché deve passare all’esame della Camera, deve essere firmata dal Capo dello Stato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.